INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO D’INVESTIMENTO ASSICURATIVO, CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL’ALLEGATO 4 - BIS AL REGOLAMENTO IVASS N. 40/2018

 

Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

 

NOME: Alberto

COGNOME: Serafin

NUMERO DI ISCRIZIONE AL R.U.I.: A000186734

Iscritto nella Sezione A in veste di Responsabile dell’attività di distribuzione assicurativa (di seguito “Intermediario”) della Società Agente Esedra S.r.l., iscritta al R.U.I. con il numero A000588035 , (di seguito “Società Agente”)

 

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI

 

SEZIONE I - Informazioni sul modello di distribuzione

La Società Agente agisce solo in nome e per conto della Società Reale Mutua di Assicurazioni.

 

SEZIONE II - Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza

a) Con riferimento al contratto distribuito, la Società Agente, nella persona dell’Intermediario, fornisce:

1) una consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell’art. 121-septies del codice;

2) una consulenza ai sensi dell’art. 119-ter, comma 3, del Codice, attraverso l’analisi delle informazioni rilasciate mediante la compilazione del questionario per la valutazione dell’appropriatezza e dell’adeguatezza del prodotto d’investimento assicurativo proposto.

b) La Società Agente, nella persona dell’Intermediario, dichiara di non fornire al contraente una valutazione periodica dell’adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo.

c) Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario e la Società Agente non sono soggetti ad obblighi

contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente contratti di una o più Compagnie.

Fatto salvo l’articolo 68-ter, comma 6, del Reg. Ivass n. 40/2018, attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014

del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono fornite:

- in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, con l’illustrazione delle caratteristiche, della durata, dei costi e dei limiti della copertura nonché ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata;

- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d’investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte.

 

 

SEZIONE III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi (ai sensi dell’art. 57 del

Reg. IVASS n. 40/2018)

Con riferimento al contratto distribuito, l’Intermediario e la Società Agente ricevono una commissione inclusa nel premio assicurativo. L’Intermediario e la Società Agente possono ricevere, in aggiunta, benefici e vantaggi economici (anche di natura non finanziaria) che possono essere riconosciuti separatamente rispetto alla suddetta commissione per l’attività di distribuzione concernente non il solo contratto distribuito.

Attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e i documenti informativi di cui all’art. 185 del Codice, vengono forniti i gli importi relativi a costi e a oneri del prodotto d’investimento assicurativo.

 

SEZIONE IV – Informazioni sul pagamento dei premi

I premi pagati dal contraente all’Intermediario o alla Società Agente e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle Imprese, se regolati per il tramite dell’Intermediario o della Società Agente, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’Intermediario stesso.

Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’Impresa di assicurazione oppure all’Intermediario o alla Società Agente, espressamente in tale qualità;

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1.